(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte Parte I-II n. 28 del 16 luglio 2009) Nel regolamento regionale in oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 46 - parte I - del 13 novembre 2008 all'art. 5, comma 4, e' stata riportata, per mero errore materiale, l'espressione: «non inferiore al 10 per cento» anziche': «non superiore al 10 per cento», come deve correttamente ritenersi anche in virtu' del riferimento, operato dallo stesso comma 4, all'art. 5, comma 1 della 1egge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte) che espressamente fa riferimento a tale limite. Si provvede pertanto, ai soli fini di una migliore leggibilita' e comprensione, alla ripubblicazione del testo corretto della disposizione di cui all'oggetto: «4. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni del Piemonte), la concessione di contributi a comuni con popolazione pari o inferiore 1000 abitanti e' subordinata a un onere di cofinanziamento a carico degli stessi soggetti in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale della spesa complessiva prevista e ritenuta ammissibile.».