(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
        Regione Piemonte Parte I-II n. 28 del 16 luglio 2009) 
 
    Nel regolamento regionale in oggetto, pubblicato  sul  Bollettino
Ufficiale n. 46 - parte I - del 13 novembre 2008 all'art. 5, comma 4,
e' stata riportata, per mero errore  materiale,  l'espressione:  «non
inferiore al 10 per cento» anziche': «non superiore al 10 per cento»,
come deve correttamente ritenersi anche in  virtu'  del  riferimento,
operato dallo stesso  comma  4,  all'art.  5,  comma  1  della  1egge
regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure  di  sostegno  a  favore  dei
piccoli comuni del Piemonte) che espressamente fa riferimento a  tale
limite. 
    Si provvede pertanto, ai soli fini di una migliore leggibilita' e
comprensione,  alla  ripubblicazione   del   testo   corretto   della
disposizione di cui all'oggetto: 
    «4. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 giugno 2007, n.
15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni del Piemonte),  la
concessione di contributi a comuni con popolazione pari  o  inferiore
1000 abitanti e' subordinata a un onere di cofinanziamento  a  carico
degli stessi soggetti  in  misura  non  superiore  al  10  per  cento
dell'importo totale  della  spesa  complessiva  prevista  e  ritenuta
ammissibile.».